Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 luglio 2024, n. 711

di Fabio Pace | 12 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 12 luglio 2024, n. 711

Si discute se il credito per tassa automobilistica si prescriva decorsi 3 anni dalla notifica dell'accertamento o se il termine entro cui il diritto può essere esercitato sia il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell'accertamento, con tempestività dell’interruzione per la notifica di ingiunzione di pagamento.
In caso di notifica di un avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, per verificare la tempestività della successiva notifica della cartella per la riscossione coattiva, non si può applicare l'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, che non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata, correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, dovendosi applicare la disciplina generale di cui agli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nella specie triennale, inizia a decorrere dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notifica dell'avviso.
La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento. Infatti, il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. (cfr. S.U. 5572-2012; Cass. n. 1543-2018, Cass. n. 33039-2019), non potendosi considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento stesso davanti al giudice (Cass. n. 10334-2021 cit.).
Circa l'individuazione del termine di prescrizione applicabile dopo la definitività dell'accertamento, decisiva per verificare la tempestività dell'iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella per la riscossione coattiva, non si applica l'eccezionale previsione dell’art. 5, comma 51, del D.L. 953-1982, che non può estendersi agli anni successivi aventi una decorrenza ben individuata in relazione alla data di notifica dell'atto prodromico, dovendosi applicare la disciplina generale ex artt. 2943 e 2945 cod. civ. (Cass. 10641-2022).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della prescrizione del credito per tassa automobilistica, stabilendo che il termine inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.