Si censura l'illegittimità della nuova irrogazione di sanzione, operata con l'avviso di liquidazione sostitutivo di quello originariamente emesso, atteso che le sanzioni già irrogate erano state definite in via agevolata.
L'adesione all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997 (artt. 16 e17) definisce irrevocabilmente ogni questione inerente all'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'A.F. di irrogare maggiori sanzioni e al contribuente di ripetere le somme versate bonariamente (Cass., 5 marzo 2021, n. 6126; Cass., 16 febbraio 2021, n. 3984; Cass., 22 settembre 2015, n. 18740; Cass., 13 novembre 2013, n. 25493).
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