Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 luglio 2024, n. 711

di Fabio Pace | 12 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 12 luglio 2024, n. 711

Un contribuente lamenta che si sia fatto meccanicamente discendere la sua qualità di amministratore di fatto di s.r.l. da dichiarazioni di terzi alla GdF.
Nella specie, ciò che rileva non è direttamente il ruolo di amministratore di fatto, ma, nella ricostruzione a base dell'accertamento, il ruolo di socio della società.
Non è necessario, per il riconoscimento della qualità di amministratori di fatto, l'esercizio di tutti i poteri attribuiti dalla legge agli amministratori, essendo sufficiente che il soggetto si sia inserito nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative e che tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei e occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass. ord. 8 aprile 2024, n. 9407; Cass. sent. 1° marzo 2016, n. 4045; Cass. ord. 19 gennaio 2022, n. 1546); quindi, né il coinvolgimento di altri soggetti nella gestione né la mancanza della formalizzazione in atti scritti del loro ruolo gestorio precludono l'accertamento della qualità di amministratore di fatto, desunto in questo caso dalle dichiarazioni dei clienti, committenti e dipendenti, che hanno affermato di avere trattato per la definizione degli impegni solo con il ricorrente e con l'altro socio occulto, escludendo implicitamente che egli svolgesse mansioni puramente tecniche nell'ambito dei cantieri, e hanno riferito di non conoscere l'amministratore di diritto.
Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario; tuttavia, per il loro contenuto intrinseco o per l'attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. (Cass. sent. 9 agosto 2016, n. 16711), concorrendo a formare il convincimento del giudice, anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell'Ufficio (Cass. n. 9407 del 2024 cit.; Cass. sent. 8 aprile 2015, n. 6946; Cass. ord. 20 maggio 2020, n. 9316).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente contesta la sua qualità di amministratore di fatto basata su dichiarazioni di terzi. La gestione e l'ingerenza sistematica nella società sono determinanti, anche senza esercitare tutti i poteri legali.