Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 luglio 2024, n. 711

di Fabio Pace | 12 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 12 luglio 2024, n. 711

Dato l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva con correzione dell'oggetto dell'imposizione, cioè nel merito della pretesa, si assume violazione del principio di unicità dell'accertamento, con abuso del potere di annullamento in autotutela sostitutiva.
In tema di domanda ed eccezione nel processo tributario, le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, se l'A.F. si avvede che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere-dovere di semplicemente ridurre la domanda, rinunciando a una parte di essa (Cass., 29 dicembre 2020, n. 29732; Cass., 21 giugno 2017, n. 15413; Cass., 23 maggio 2014, n. 11470; Cass., 18 luglio 2003, n. 11265).
La modifica in diminuzione dell'originario avviso di accertamento non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente, che non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass., 4 agosto 2022, n. 24297; Cass., 27 aprile 2022, n. 13141; Cass., 8 giugno 2016, n. 11699).
Anche con riferimento a provvedimenti definitivi, l'annullamento parziale adottato dall'A.F. in autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, dove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto, se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., 15 aprile 2016, n. 7511; Cass., 16 novembre 2018, n. 29595).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della possibilità di ridurre una contestazione fiscale senza dover rinnovare l'intero procedimento amministrativo, e della non impugnabilità dell'annullamento parziale di provvedimenti definitivi.