
L'Agenzia ritiene che l'esigenza cautelare che giustifica l'iscrizione ipotecaria sia connessa alla natura del credito tributario e non gravi sul creditore l'onere di dimostrare alcun particolare pericolo di pregiudizio.
In tema di riscossione, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 solo dopo il rigetto dell'istanza o dopo la decadenza dalla dilazione, circostanze che, laddove non siano indicate nell'avviso di avvenuta iscrizione, possono essere dedotte e provate nel giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria.
Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere a iscrizione ipotecaria solo dopo il rigetto dell'istanza o dopo la decadenza dalla dilazione.
Tuttavia, tali circostanze devono sussistere al momento dell'iscrizione dell'ipoteca, mentre non necessariamente devono essere esplicitate nel relativo avviso, in quanto il rigetto della rateizzazione è portato a conoscenza del debitore con la relativa comunicazione e la decadenza della dilazione consegue al comportamento dello stesso debitore che, quindi, ne è già edotto.
La sussistenza di tali circostanze al momento dell’iscrizione ipotecaria deve essere accertata dai giudici di merito in base alle allegazioni delle parti e alle prove acquisite.

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