Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 giugno 2024, n. 709

di Fabio Pace | 28 Giugno 2024
Rassegna di giurisprudenza 28 giugno 2024, n. 709

Il ricorrente sostiene che la domanda contenuta nella memoria illustrativa e relativa alla determinazione della base imponibile non sia nuova, cioè proposta per la prima volta nel secondo grado di giudizio.
Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto in secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.
Nel giudizio tributario è configurabile una domanda nuova, inammissibile in appello, quando il contribuente introduce una diversa causa petendi, deducendo un differente tema di indagine e di decisione, idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, mentre il contribuente - che, in primo grado, abbia comunque contestato in toto l'an debeatur - è legittimato a sollevare con il gravame una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum sulla non debenza del tributo (Sez. 5, sent. 19 gennaio 2024, n. 2058; Sez. U., sent. 15 ottobre 2003, n. 15408).
Nella specie, il ricorrente, fino dal ricorso introduttivo ha prospettato un motivo di impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo all’omessa indicazione dei criteri di determinazione della base impositiva, anche in relazione all'oggetto della procura. In appello, il contribuente riproponeva il motivo attinente alla carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione e alla determinazione della base imponibile. Quindi, il ricorrente, fin dal ricorso introduttivo, ha contestato la determinazione della base impositiva e il calcolo delle imposte, trattandosi poi in appello di doglianze evidentemente comprensive. Conseguentemente, la domanda non può essere considerata nuova e, come tale, inammissibile.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorrente afferma che la domanda sulla base imponibile non è nuova, ma già contestata in primo grado, rendendo inammissibile la richiesta di modifica della causa petendi in appello.