Un contribuente lamenta il mancato incasso di somme per la vendita del terreno, che solo avrebbe reso la plusvalenza imponibile (il contribuente era stato vittima di truffa dell'acquirente, accertata in sede penale).
L'art. 67, comma 1, lett. b), seconda parte, del TUIR, prevede in ogni caso il realizzo di una plusvalenza per effetto della vendita di un suolo suscettibile di destinazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Nella specie, la cessione è avvenuta per effetto di atto pubblico, regolarmente registrato, con il quale il contribuente ha ceduto il suolo e incassato il corrispettivo. Dunque, in tale momento, si è avuto il realizzo della plusvalenza.
Le plusvalenze immobiliari di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/1986, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello stesso decreto, in quanto il principio di competenza opera per le sole plusvalenze aventi finalità speculative: ne deriva che il momento rilevante ai fini dell'imposizione è, nel primo caso, quello in cui il corrispettivo è percepito, e, nel secondo caso, quello in cui lo stesso corrispettivo è dichiarato nell'atto di cessione (Cass. 25 settembre 2019, n. 23893; Cass. 2 ottobre 2020, n. 21115; Cass. 12 luglio 2018, n. 18389).
I ricavi pagati con assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità dell'imprenditore individuale o della società di persone che adottano il regime di cassa, momento che si realizza con la consegna del titolo dall'emittente al ricevente. Non rileva, dunque, il fatto che l'assegno viene versato in banca in un momento successivo al ricevimento o in un diverso periodo d'imposta (tanto più se l'assegno è circolare) (Agenzia delle entrate, risoluzione 29 maggio 2009, n. 138/E e circolare 23 giugno 2010, n. 38/E).
L'esistenza dell'incasso, e quindi della plusvalenza, pertanto, è incontrovertibile; come tale, essa sconta la tassazione prevista per legge dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 917/1986.
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