Una società ritiene che una nuova DOCFA sarebbe stata possibile non solo per espungere il valore degli imbullonati, avendo il diritto di proporre una nuova rendita, coerente con le caratteristiche dell'immobile.
In tema di classamento catastale, ove il contribuente presenti, successivamente a una prima DOCFA, una nuova dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015, e l'A.F. provveda alla rettifica della rendita proposta, nella controversia riguardante la verifica dell'attendibilità del provvedimento di classamento, incombe sul contribuente l'onere di indicare i componenti produttivi da non comprendere nella nuova rideterminazione, che erano stati, invece, originariamente compresi.
La nozione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo (Cass. ord. 30 settembre 2020, n. 20726 ; Sez. 5, sent. 18 luglio 2022, n. 22551). La norma in esame delinea il regime applicabile a tutti i beni che - per quanto infissi al suolo e non privi di connotati immobiliari - rientrino nella tipologia generale dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (Cass., Sez. 5, n. 22551 del 2022 cit.).
Se l'attribuzione della rendita catastale avviene a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 6-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Sez. 5, ord. 20 novembre 2019, n. 30166; Sez. 5, sent. 3 febbraio 2014, n. 2268).
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