Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 giugno 2024, n. 709

di Fabio Pace | 28 Giugno 2024
Rassegna di giurisprudenza 28 giugno 2024, n. 709

La lite riguarda una doppia cessione di partecipazioni ritenuta elusiva; si nega l’aggiramento di obblighi e divieti per conseguire un risparmio indebito, eccependosi violazione della ripartizione dell’onere probatorio.
L'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 non contiene un elenco tassativo di condotte abusive, ma costituisce una norma aperta, applicabile in caso di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate per eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali (Cass. 16 marzo 2016, n. 5155; 2 marzo 2020, n. 5644; 23 novembre 2018, n. 30404; 2 febbraio 2021 n. 2224). Specularmente, non è abusiva un'operazione che possa spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d’imposta (Cass. 10 dicembre 2014, n. 25972) (Cass. 22 settembre 2022, n. 27709).
Incombe sull'A.F. l'onere di spiegare, anche nell'atto impositivo, e dimostrare che il complesso delle forme giuridiche impiegate abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione economica intrapresa, in considerazione delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire ad un determinato risultato fiscale; mentre è onere del contribuente provare la compresenza di un concomitante contenuto economico dell'operazione, non marginale, diverso dal mero risparmio fiscale, che giustifichi le operazioni in tale modo strutturate (Cass. 22 giugno 2021, n. 17743).
In ambito tributario, non assurge ad elusione fiscale - non integrando la fattispecie dell'abuso del diritto - bensì costituisce legittimo risparmio d'imposta, la scelta del contribuente, tra più operazioni volte ad assicurargli una finalità economica, di quella che gli garantisce il trattamento fiscalmente meno oneroso, purché questo non culmini in un risparmio d'imposta illecito; non è, infatti, in contrasto con una norma generale di antielusione il comportamento attraverso il quale il soggetto passivo d'imposta abbia pianificato e ottimizzato la sua attività aziendale perseguendo un risparmio d'imposta unitamente ad un reale obiettivo economico (Cass. 28 maggio 2020, n. 10121).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo riguarda la cessione di partecipazioni e l'elusione fiscale, sottolineando l'onere probatorio dell'A.F. e del contribuente. La legittimità del risparmio d'imposta è discussa.