Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 giugno 2024, n. 708

di Fabio Pace | 21 Giugno 2024
Rassegna di giurisprudenza 21 giugno 2024, n. 708

La controversia ha ad oggetto l'IMU, a seguito del disconoscimento della riduzione per lo stato di inagibilità o inabitabilità.
Condizione per usufruire della riduzione dell'IMU è l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile, intese come obiettiva inidoneità a essere utilizzato per eventi dovuti a obsolescenza o cattiva manutenzione o per carenze intrinseche (Cass., Sez. 5, 25 marzo 2011, n. 6925; Cass., Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11373; Cass. Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., Sez. 6 -5, 9 aprile 2018, n. 8618; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10213); la nozione di inagibilità e inabitabilità non è estensibile a una condizione di fatto costituita dal mancato utilizzo stagionale dell'immobile, che prescinde totalmente dallo stato di fatiscenza e degrado fisico del bene (Cass., Sez. 5, 19 novembre 2019, n. 29966; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2023, n. 5804; Cass., Sez. 5, 22 giugno 2023, n. 18005; Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2024, nn. 1908 e 1955).
Non sussiste alcun automatismo tra inagibilità e agevolazione, dal momento che l'inagibilità o l'inabitabilità presupposte per riconoscere la riduzione d’imposta sono circoscritte alla sopravvenienza (fisiologica o eccezionale) di situazioni oggettivamente idonee a pregiudicare o compromettere l'uso conforme alla destinazione abitativa o commerciale del fabbricato.
Pertanto, esulano da tale ambito gli eventi imputabili o riconducibili a condotte contra legem del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, che, anche attraverso l'utilizzazione indiretta (tramite terzi detentori), abbia distorto, alterato o snaturato la vocazione originaria del fabbricato. In altri termini, la riduzione d’imposta trova giustificazione nell'insorgenza di un impedimento per il contribuente a un uso coerente con la destinazione del fabbricato, riconducibile a fattori antropici o naturali, esulanti dalla sua sfera di responsabilità, non essendo compatibile con la ratio legis che possa beneficiarne chi abbia determinato o concorso a determinare lo stato di inagibilità o inabitabilità, anche attraverso la mera inerzia a fronte della consapevolezza di condotte illecite dei terzi detentori.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Controversia sull'IMU e la riduzione per inagibilità o inabitabilità dell'immobile. La riduzione è limitata a situazioni oggettive che pregiudicano l'uso conforme del fabbricato.