Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 giugno 2024, n. 708

di Fabio Pace | 21 Giugno 2024
Rassegna di giurisprudenza 21 giugno 2024, n. 708

La lite verte sul rifiuto a pagare gli interessi maturati nel periodo di sospensione del rimborso IVA.
In tema di rimborso di un credito afferente all'IVA esposto in dichiarazione, il principio secondo cui, se l'A.F. si è valsa del fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923, l'accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto comporta che il credito richiesto a rimborso produce interessi anche nel periodo di vigenza del fermo, nonostante questo non sia stato impugnato, non trova applicazione, laddove le controversie relative ai controcrediti risultino definite in via agevolata, atteso che tale definizione atipica del rapporto tributario produce effetti, non solo processuali, ma anche sostanziali, cristallizzando l'"an debeatur", seppure mitigando il "quantum", con conseguente conferma "ex post" della legittimità del fermo.
In caso di richiesta di rimborso dell'IVA versata in eccedenza, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, secondo la disciplina prevista dall'art. 38-bis, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospesa durante il tempo in cui quest'ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria (Sez. 6-5, 23 agosto 2022, n. 25164).
La maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane, anche, sospesa durante il tempo in cui quest'ultimo non fornisce la documentazione relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria prevista dal quarto comma del citatoart. 38-bis per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro (Sez. 5, 5 aprile 2023, n. 24031; Sez. 5, 8 giugno 2023, n. 24295; Cass. 23 agosto 2022, n. 25164; Cass. sent. 6 luglio 2011, n. 14930; Cass. ord. 30 aprile 2019, n. 11418). In tali casi la sospensione del rimborso e dei correlati interessi risponde all'esigenza (Cass. sent. 18 dicembre 2013, n. 28257) di non fare gravare sull'A.F. le conseguenze di un ritardo nell'esecuzione del rimborso ascrivibile alla mancata collaborazione del creditore (Cass. n. 14930 del 2011 cit.), al quale la prestazione della garanzia è imposta come obbligatoria in alcune ipotesi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il rimborso dell'IVA può generare interessi sospesi in caso di mancata documentazione richiesta, con implicazioni sulla validità del fermo amministrativo.