Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 giugno 2024, n. 708

di Fabio Pace | 21 Giugno 2024
Rassegna di giurisprudenza 21 giugno 2024, n. 708

L’Agenzia eccepisce che l'avviso di accertamento era stato sottoscritto digitalmente del Direttore provinciale dell'Ufficio, con attestazione di conformità all'originale informatico resa dal funzionario in calce al provvedimento e ritiene che la notifica via PEC dell'avviso sottoscritto digitalmente non sia obbligatoria.
L'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime ex art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 82/2005 (applicabile dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, dato che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 217/2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento e agli atti impositivi (Cass., ord. 21 gennaio 2021, n. 1150; 26 gennaio 2021, n. 1155 e n. 1157; 7 marzo 2024, n. 6142; 22 aprile 2024, n. 10829; Sez. 6-5, 9 novembre 2021, n. 32692).
La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, tiene luogo dell’originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che via PEC, anche a mezzo posta.
L'attestazione di conformità all'originale dell'atto impositivo notificato in copia cartacea è sufficiente a dimostrare la sottoscrizione dell'atto formato digitalmente e a conferirgli un valore probatorio equiparato all'originale informatico (Cass. n. 15074 del 2017), essendo l'attestazione di conformità riferita al contenuto integrale del documento originale informatico e, quindi, anche alla sottoscrizione apposta in formato digitale.
Non sussistendo necessari collegamenti tra documento informatico e notifica via PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale sia notificata a mezzo posta. La possibilità di una notifica via PEC per gli atti impositivi è stata introdotta solo a decorrere dal 1° luglio 2017.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'avviso di accertamento firmato digitalmente è valido e può essere notificato anche a mezzo posta, oltre che via PEC. La conformità dell'atto informatico alla copia analogica è equiparata all'originale.