Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 14 giugno 2024, n. 707

di Fabio Pace | 14 Giugno 2024
Rassegna di giurisprudenza 14 giugno 2024, n. 707

L'Agenzia ritiene indetraibile l'IVA esposta in fatture emesse per la cessione di beni strumentali e merci e relativa all'azienda già presa in affitto dal cessionario dei beni e poi retrocessa per risoluzione contrattuale.
In caso di restituzione (retrocessione) dell'azienda dall'usufruttuario (art. 2561 c.c.) o dall'affittuario (art. 2562 c.c.) al proprietario, le rimanenze e i miglioramenti e incrementi dei beni strumentali non sono assoggettati a IVA, ancorché non inventariati, non potendo già a monte acquisire una propria autonoma oggettività contrattuale rispetto all'usufrutto o all'affitto dell'intero complesso aziendale, che di per sé, alla luce dell'art. 2555 c.c., li comprende.
Le rimanenze di magazzino costituiscono beni a servizio dell'impresa, come tali appartenenti al compendio aziendale, sicché, in caso di affitto dell'azienda, permangono in capo al concedente, che cede all'affittuario solo il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda), dovendo escludersi un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile a IVA (Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2020, n. 3415).
L'obbligo di regolare la differenza di consistenza delle rimanenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è funzionale a garantire la normalità della dotazione delle scorte, in modo che, una volta ripresa l’azienda, il proprietario possa immediatamente tornare a esercitare l'attività d'impresa o altrettanto immediatamente locarla ad altri, o quant'altro, senza interruzioni dell'attività stessa che potrebbero comprometterne l'avviamento e la stessa operatività (Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 14864).
Poiché non può configurarsi un'autonoma cessione di rimanenze al momento della costituzione dell'usufrutto o dell'affitto d'azienda, non può neppure configurarsi un'autonoma retrocessione di esse alla restituzione dell'azienda, a prescindere da specifica redazione di inventario.
L’insegnamento riguardante le rimanenze si applica anche in riferimento ai miglioramenti e agli incrementi di beni strumentali, nei limiti strettamente necessari all'esercizio dell'attività d'impresa con l'uso dell'azienda.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'IVA sulle rimanenze e miglioramenti dei beni strumentali non è detraibile in caso di retrocessione dell'azienda, secondo la Cassazione.