Un contribuente lamenta il mancato riconoscimento dei costi sostenuti per la sua attività professionale, nonostante l'accertamento in via induttiva dei ricavi.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'A.F., i cui poteri trovano fondamento non nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), ma nell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1507).
Se il contribuente omette di presentare le dichiarazioni fiscali, l'A.F. che determina d'ufficio il suo reddito, avvalendosi dei dati comunicati dalla società committente, deve considerare i costi relativi ai ricavi accertati che, anche in assenza di indicazioni fornite dal contribuente, devono essere determinati induttivamente.
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