Una società impugna un avviso sul presupposto che non fosse competente la Direzione Provinciale II di Milano, ma la Direzione Provinciale I di Milano, come segnalato dalla stessa Agenzia nel PVC.
Le ripartizioni territoriali in seno a Uffici di grandi dimensioni (ad esempio, quello di Milano), costituiscono momenti organizzativi meramente interni, inidonei a vulnerare l'individuazione normativa della competenza del singolo Ufficio, individuato, ai fini dell'emissione di un atto impositivo, esclusivamente nella sua unità.
Gli Uffici di una medesima Agenzia delle entrate nelle grandi aree metropolitane sono espressione di una distribuzione della competenza ad essa intrinseca, disposta con atti interni - denominati decreti direttoriali - aventi natura oggettiva e soggettiva di atti amministrativi e privi di efficacia verso il pubblico degli utenti. Pertanto, la loro violazione da parte degli Uffici non comporta alcun vizio e, per converso, l'atto che il privato indirizzi all'organo esattamente individuato, ma privo di competenza in base ai predetti criteri, produce gli effetti che la legge gli riconnette, dovendo l'azione della PA essere improntata a principi di collaborazione e buona fede (Sez. 5, 15 luglio 2009, n. 16436).
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