Si contesta la decadenza dell'associazione dalle agevolazioni, sostenendo l'applicabilità della sanzione più favorevole e, quindi, avente efficacia retroattiva, non essendo definitivo il provvedimento di irrogazione.
La perdita di un'agevolazione fiscale, quando connessa al venire meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, così che l'abolizione di un'ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ex art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997. In particolare, l'abolizione da parte dell'art. 19 della legge n. 158/2015 dell'ipotesi di decadenza dell'agevolazione accordata alle associazioni senza scopo di lucro dalla legge n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l'abolizione di una sanzione, non determina l'applicazione del principio del "favor rei", proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario. Pertanto, alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest'ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice.
La perdita dell’agevolazione non sempre ha natura sanzionatoria. Venendo meno il presupposto di un trattamento agevolato, non si applica, per questo, un trattamento punitivo, ma il trattamento fiscale ordinario, essendo venute meno le ragioni che giustificavano la deroga della par condicio fiscale. Ne deriva il ripristino della parità e non la repressione di un comportamento deviante (Cass., SU, 28 gennaio 2011, n. 2060).
Anche nel caso oggetto di giudizio (decadenza per mancata tracciabilità), la norma vigente all'epoca dei fatti non contemplava un trattamento peggiorativo a carico del contribuente, ma escludeva che gli si potesse estendere un regime premiale, il che esclude l'obbligatoria retroattività della norma abrogatrice in nome del principio del "favor rei" (Cass. ord. 30 settembre 2021, n. 26516; Cass. ord. 27 febbraio 2024, n. 5149). Gli anni d'imposta sono anteriori all'introduzione dell'abrogazione, a mente dell'art. 19 della legge n. 158/2015, della previsione della decadenza del beneficio accordato dalla legge n. 398/1991 in assenza di tracciamento dei versamenti, non potendosi applicare il principio del favor rei, proprio solo delle sanzioni, proprie o improprie, tra cui la decadenza suddetta non rientra.
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