Si discute se gli interessi sul rimborso decorressero dal versamento della relativa sorte, o dalla sopravvenuta entrata in vigore del decreto che consentiva la (limitata) deducibilità dell'IRAP, rendendo solo allora indebito il versamento della maggiore IRES, facendo sorgere il diritto al rimborso e la decorrenza degli interessi.
In tema di deducibilità forfetaria dell'IRAP ai fini delle imposte sul reddito, prevista dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 185/2008, anche per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali alla data (29 novembre 2008) di entrata in vigore dello stesso decreto-legge non sia maturato il termine decadenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, gli interessi sulla sorte da rimborsare mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non avere goduto della somma di denaro oggetto di restituzione e maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.
Anche volendo fare dipendere la natura moratoria degli interessi ex art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 dalla mera circostanza del riferimento al ritardato rimborso contenuto in rubrica, dovrebbe comunque prendersi atto che nel primo comma la disposizione prende come riferimento, quale dies a quo della decorrenza dei semestri per i quali (escluso il primo) sono dovuti gli accessori, la data del versamento.
La disciplina dell'art. 44 è stata ritenuta legittima da Corte cost., sent. 20 maggio 1996, n. 157, che ha evidenziato la speciale natura del credito e la conseguente peculiare disciplina tributaria, giustificata dalle esigenze di liquidazione dell'imposta e di formazione dei ruoli, nonché degli Uffici preposti a svolgere complessi procedimenti restitutori. Tuttavia, è difficilmente sostenibile un'interpretazione che posticipi la decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare in misura maggiore rispetto a quella che il legislatore ha già collocato in relazione al loro versamento, con il semestre bianco (Cass. 27 aprile 2023, n. 11189).
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