Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 31 maggio 2024, n. 705

di Fabio Pace | 31 Maggio 2024
Rassegna di giurisprudenza 31 maggio 2024, n. 705

Si deduce nullità della sentenza, in quanto i giudici hanno ritenuto dovuta l'imposta di registro, in misura proporzionale, in base a una qualificazione degli immobili diversa da quella data dall'Agenzia, operando una vietata integrazione processuale della motivazione dell'atto impositivo.
Nel processo tributario, il giudice (di primo o di secondo grado) che si pronuncia su un rapporto tributario diverso da quello accertato nell'atto impositivo impugnato o, comunque, prescindendo dalla motivazione dell'atto impositivo impugnato, incorre in un'ultra-petizione, vietata dall'art. 112 c.p.c., visto che il giudizio tributario, pur configurandosi come impugnazione-merito, deve restare entro i limiti posti, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi tempestivamente e ritualmente formulati dal contribuente (Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2011, n. 21759).
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice d’appello renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocate dall'istante né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata in base a ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., Sez. 3, 12 marzo 2024, n. 6533).
La motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata o modificata nel corso del processo né dall'A.F. né dal giudice; l'avviso di accertamento privo di una congrua motivazione, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, è illegittimo, senza che la stessa possa essere integrata in giudizio dall'A.F. (Cass., Sez. 6-5, 21 maggio 2018, n. 12400).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sentenza è nulla perché il giudice ha imposto un'imposta diversa da quella accertata nell'atto impugnato, violando l'art. 112 c.p.c. e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.