Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 31 maggio 2024, n. 705

di Fabio Pace | 31 Maggio 2024
Rassegna di giurisprudenza 31 maggio 2024, n. 705

Si ravvisa rifiuto di rimborso, a seguito di atto di messa in mora e di solo parziale adempimento del giudicato di condanna, lamentando l'errato calcolo degli interessi sul rimborso riconosciuto da sentenza irrevocabile, con riferimento alla mancata corresponsione di interessi ultradecennali.
Gli interessi ultradecennali di cui all'art. 1, comma 139, della legge n. 244/2007, dovuti limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore (1° gennaio 2008) e l'abrogazione (29 gennaio 2009) di tale norma, ove siano maturati, e perciò deducibili, nel corso del giudizio che abbia condotto al giudicato di condanna dell'A.F. al rimborso domandato senza riserve dal contribuente, non possono essere oggetto ammissibile di un successivo e ulteriore autonomo giudizio, neppure se introdotto dal contribuente a seguito del sollecito all'Ufficio debitore ad adempiere al relativo obbligo, restando rimessa al giudizio di ottemperanza la delimitazione dell'effettiva portata precettiva della sentenza passata in giudicato e da attuare.
L'atto di messa in mora propedeutico al giudizio di ottemperanza (in cui gli interessi erano oggetto di condanna irrevocabile emessa e da attuare) e la successiva istanza del creditore (di sollecito ad adempiere interamente all’obbligo) non possono configurare istanze di rimborso atte a determinare un silenzio-rifiuto o un rigetto impugnabili e idonei a generare l'introduzione di un nuovo e autonomo giudizio (non di ottemperanza), che abbia per oggetto componenti dell'importo da rimborsare maturate prima del relativo giudicato di condanna. Tale giudicato, estendendosi agli accessori, preclude l'introduzione di un nuovo e autonomo giudizio che abbia per oggetto la stessa pretesa, già accertata nei suoi componenti. Se poi si intenda sostenere che gli accessori, trovando titolo nel giudicato di condanna già formatosi, debbano concorrere a determinare il quantum della condanna da attuare, la sede in cui rendere effettivo il comando giudiziale, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, è quella del giudizio di ottemperanza.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente lamenta l'errato calcolo degli interessi sul rimborso riconosciuto da sentenza irrevocabile, ma non può introdurre un nuovo giudizio a tal proposito.