Si censura il mancato accertamento della responsabilità solidale per IVA all’importazione del rappresentante indiretto con l'importatore, anche ai fini delle sanzioni, ritenendo che la dichiarazione doganale faccia nascere in capo al dichiarante anche gli obblighi derivanti dal regime doganale che vincola la merce.
In tema di IVA all'importazione, a seguito dell'interpretazione della Corte di giustizia con la sent. 12 maggio 2022, causa C-714/20, alle nozioni di obbligazione doganale di cui all'art. 5 del Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale UE) e all'art. 77dello stesso regolamento circa il soggetto debitore di tale obbligazione, del mancato pagamento delle sanzioni, oltre che del tributo, risponde solo l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche e inequivoche disposizioni nazionali che prevedano la responsabilità solidale sia del tributo, che delle relative sanzioni, non rinvenibili nell'art. 70 del D.P.R. n. 633/1972 (Cass., Sez. 5, sent. 27 luglio 2022, n. 23526; Cass., Sez. 5, ord. 3 agosto 2023, n. 23661).
L’IVA va versata per effetto e in occasione di ogni importazione (art. 70 del D.P.R. n. 633/1972) al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana e della relativa obbligazione rispondono sia l'importatore, sia colui che effettua, per suo conto, la dichiarazione in dogana (Cass., Sez. 5, ord, 12 novembre 2019, n. 29195).
La responsabilità del rappresentante indiretto è conseguenza del mancato assolvimento dell'obbligo di vigilanza - con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata - sull'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione (Cass., ord. 12 febbraio 2019, n. 4059; Cass., ord. 8 febbraio 2019, n. 3739).
E’ esclusa la responsabilità del rappresentante indiretto per il tributo (Cass. sent. 24 settembre 2019, n. 23674; n. 29195 del 2019 cit.). Inoltre, lo spedizioniere, rappresentante indiretto in Dogana, risponde in solido con l'importatore solo dei dazi dovuti per le merci dichiarate e non anche dell'IVA all'importazione da corrispondere per le stesse (Corte giust. UE, sent. 12 maggio 2022, causa C-714/20).
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