Si discute se vi sia indebita detrazione dei costi sostenuti per la manutenzione di macchine da caffè concesse in comodato d'uso ai clienti, mancando il requisito dell'inerenza, anche in ragione dei contratti di comodato, che ponevano i costi a carico dei comodatari.
Il principio di inerenza è regola immanente all’ordinamento fiscale e postula che il reddito tassabile rilevi al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. L'art. 109, comma 5, del TUIR, stabilisce che sono deducibili i costi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito. L'interprete deve verificare l’effettiva inerenza delle spese al processo produttivo.
Nella specie, non si è accertato se la cessione in comodato di macchine erogatrici fosse o meno solo svolta a favore dei soggetti comodatari o della società comodante. Ciò anche se andava deciso se fossero o meno inerenti anche le somme pagate dalla proprietaria delle macchine per la manutenzione delle stesse, a dispetto delle diverse previsioni dei contratti di comodato. Si è, cioè, trascurato di accertare se le macchine concorressero o meno a realizzare il programma economico dell'impresa comodante e se la circostanza che - ad onta degli accordi negoziali intercorsi con i comodatari - essa si sobbarcasse i costi manutentivi delle macchine, non fosse in realtà funzionale alla produzione del reddito d'impresa dichiarato.
Comprendendo la regola dell’inerenza nel proprio perimetro tutte le spese potenzialmente correlate alla produzione di reddito e tra queste quelle conseguite anche tramite macchine concesse in comodato e all'uopo dislocate presso soggetti terzi, si sarebbe dovuto accertare se i costi - a prescindere da previsioni negoziali rimaste se del caso disapplicate - siano stati, in concreto, sostenuti dalla società e se siano stati sostenuti a favore di quest'ultima, inserendosi nel programma economico dell'impresa comodante. In particolare, la verifica sui costi avrebbe dovuto acclararne la funzionalità o meno alla produzione del reddito da parte di chi compiutamente se ne è sobbarcato l'esborso, anche se a monte contratti scritti lo sgravassero dal farlo.
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