Si deduce nullità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del termine di sospensione di cui alla legislazione di emergenza per la pandemia Covid-19, in assenza dei requisiti di indifferibilità e urgenza.
Gli avvisi di accertamento della sussistenza di una frode IVA, idonea a giustificare la comunicazione di una notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p., rientrano tra gli atti indifferibili e urgenti che possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
L'invio delle comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensione possono considerarsi legittimi anche nei seguenti casi (circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, par. 3.10.3):
Si tratta di una circolare applicativa, idonea a completare il precetto di rango primario con l'inserimento di una normativa di dettaglio, come tale vincolante in virtù dello stesso rinvio contenuto nella legge.
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