Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 31 maggio 2024, n. 705

di Fabio Pace | 31 Maggio 2024
Rassegna di giurisprudenza 31 maggio 2024, n. 705

Si deduce nullità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del termine di sospensione di cui alla legislazione di emergenza per la pandemia Covid-19, in assenza dei requisiti di indifferibilità e urgenza.
Gli avvisi di accertamento della sussistenza di una frode IVA, idonea a giustificare la comunicazione di una notizia di reato ai sensi dell'art. 331  c.p.p., rientrano tra gli atti indifferibili e urgenti che possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
L'invio delle comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensione possono considerarsi legittimi anche nei seguenti casi (circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, par. 3.10.3):

  • comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
  • comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel passivo;
  • pericolo per la riscossione.

Si tratta di una circolare applicativa, idonea a completare il precetto di rango primario con l'inserimento di una normativa di dettaglio, come tale vincolante in virtù dello stesso rinvio contenuto nella legge.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il termine di sospensione per la pandemia Covid-19 non è stato rispettato, quindi l'avviso di accertamento è nullo. Alcuni atti, come la notifica di reati o comunicazioni a soggetti in procedure concorsuali, sono considerati legittimi durante la sospensione.