Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 3 maggio 2024, n. 701

di Fabio Pace | 3 Maggio 2024
Rassegna di giurisprudenza 3 maggio 2024, n. 701

Si ritiene che la cessionaria potesse utilizzare il credito d’imposta già a partire dal periodo successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si era generata in capo alla cedente, contestando che, invece, l’utilizzabilità dell'eccedenza solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione da parte della cedente.
In tema di cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo, ai sensi dell’art. 43-ter, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. e, n. 1, del D.P.R. n. 542/1999 e nel testo anteriore all’introduzione del comma 2-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 16/2012), la cessione senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 è efficace nei confronti dell’A.F., a condizione che la società cedente abbia già indicato nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti.
In virtù del disposto di cui all'art. 43-ter cit., nella versione successiva alle modifiche del 1999, non è necessaria la notifica della cessione delle eccedenze all'Agenzia delle entrate, a condizione che la società cedente indichi nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti. Pertanto, l'omessa indicazione dei dati richiesti in dichiarazione equivale a omessa notifica, con la conseguente inefficacia dell'atto di cessione nei confronti dell'A.F. (Cass. 14 marzo 2022, n. 8246).
Il trasferimento delle eccedenze ai sensi dell'art. 43-ter cit. richiede il formale rispetto della particolare procedura richiesta da tale norma e, in particolare, dell'obbligo di comunicare la cessione delle eccedenze nel quadro CK della dichiarazione dei redditi (Cass. 9 febbraio 2022, n. 4238).
Non è rilevante che l'omissione sia stata commessa dalla società cedente e non dalla cessionaria, in quanto la norma è chiara nel subordinare l'efficacia della cessione infragruppo a un adempimento formale della cedente (Cass. 11 febbraio 2022, n. 4452).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La cessione delle eccedenze fiscali deve seguire le procedure formali richieste dalla normativa, altrimenti risulta inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.