Relativamente a una cartella per pagamento del bollo auto 2006, si discute se la pretesa fosse o meno prescritta per decorso del triennio. Il contribuente ritiene che il termine estintivo triennale fosse applicabile tanto alla fase di accertamento, quanto a quella di riscossione.
Posto che per tale annualità non vi fu alcuna notifica di avviso di accertamento o altro atto interruttivo, il termine di prescrizione applicabile era quello dettato dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, secondo cui l'azione dell'A.F. per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del D.L. n. 2/1986, che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina, ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014, n. 10067).
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