Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 3 maggio 2024, n. 701

di Fabio Pace | 3 Maggio 2024
Rassegna di giurisprudenza 3 maggio 2024, n. 701

L’Agenzia non ritiene sia necessario depositare la copia della ricevuta di spedizione dell’atto d’appello notificato in sede di costituzione in giudizio, purché ciò avvenga entro i termini per l’impugnazione.
Nel processo tributario, qualora il ricorso sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, non costituisce motivo di inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, il fatto che il ricorrente depositi la ricevuta di spedizione, o altro atto equipollente, non al momento della - o comunque contestualmente alla - sua costituzione in giudizio, ma successivamente, purché, tuttavia, entro il termine di 30 giorni previsto dal predetto art. 22, la sola inosservanza del quale, in quanto perentorio, determina, in rapporto al suddetto adempimento, la sanzione dell'inammissibilità del ricorso.
Non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tale caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), solo se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Sez. U, sent. 29 maggio 2017, n. 13452; Sez. 5, sent. 11 agosto 2022, n. 24726).
Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notifica del servizio postale universale, decorre non dalla data di spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata A/R, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (sent. n. 13452 del 2017 cit.; Sez. 5, ord. 21 marzo 2023, n. 8124).
Dal tenore letterale dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, emerge che l'onere del ricorrente di depositare o trasmettere l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137ss. c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, è ancorato puramente e semplicemente al termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso e non all'atto costitutivo. Pertanto, l'avverbio "unitamente" del comma 5 non deve essere inteso come "contestualmente"; deve piuttosto ritenersi che esso indichi che il ricorso notificato e le corrispondenti relate, non appena depositati, sono, in ogni caso, ossia anche nel caso in cui i depositi non siano contestuali, uniti, ossia confluiscono, a formare il fascicolo del ricorrente.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Non è necessario depositare la ricevuta di spedizione dell'atto d'appello in sede di costituzione in giudizio, purché avvenga entro i termini previsti. La notifica diretta a mezzo postale universale non è motivo di inammissibilità.