Un contribuente eccepisce il mancato assolvimento da parte dell'Agenzia dell'onere di provare la sua responsabilità in veste di legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica.
Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente (Cass., Sez. 6-5, ord. 24 febbraio 2020, n. 4747; Cass., Sez. 5, sent. 15 ottobre 2018, n. 25650).
Nella specie, il contribuente, nel periodo in questione, era il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, sicché deve presumersi in capo a lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell'ente rappresentato, vieppiù non avendo indicato quale soggetto concretamente si occupasse di tale gestione.
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