Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 maggio 2024, n. 704

di Fabio Pace | 24 Maggio 2024
Rassegna di giurisprudenza 24 maggio 2024, n. 704

Un contribuente eccepisce il mancato assolvimento da parte dell'Agenzia dell'onere di provare la sua responsabilità in veste di legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica.
Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente (Cass., Sez. 6-5, ord. 24 febbraio 2020, n. 4747; Cass., Sez. 5, sent. 15 ottobre 2018, n. 25650).
Nella specie, il contribuente, nel periodo in questione, era il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, sicché deve presumersi in capo a lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell'ente rappresentato, vieppiù non avendo indicato quale soggetto concretamente si occupasse di tale gestione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente è responsabile come legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica per i debiti d'imposta sorti durante il suo periodo di investitura.