La questione riguarda la sussistenza o meno della competenza della giunta comunale a deliberare le tariffe TARSU, con conseguente richiesta di disapplicazione della delibera e di annullamento dell'atto.
In tema di TARSU, nella vigenza dell'art. 32, comma 2 , lett. g), della legge n. 142/1990, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe”, contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole "istituzione e ordinamento", adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali all'individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi, così, in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante e utenza, estranea alla materia tributaria (Cass., Sez. 5, sent. 24 aprile 2015, n. 8336; Sez. 5, ord. 27 settembre 2017, n. 22532; Sez. 5, ord. 11 aprile 2019, n. 10154; Cass. ord. 26 gennaio 2018, n. 1977; Cass. ord. 28 marzo 2019, n. 8651; Cass. ord. 29 maggio 2020, n. 10315).
Nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, si applica la riserva contenuta nell’art. 4 della legge n. 142/1990. Quindi, se anche il T.U. enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) non è stato recepito nella Regione siciliana (Cass. ord. 20 giugno 2012, n. 10230), è decisiva la circostanza che lo statuto comunale prevede che la Giunta è competente alla determinazione e variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici nonché all'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale e di programmazione riguardanti il personale (Cass. n. 8651 del 2019 cit.).
Alla stessa conclusione si perviene considerando anche il contenuto precettivo di cui alla legge regionale, secondo il quale la competenza del sindaco riguarda tutti gli atti che dalla legge o dallo statuto non siano stati specificamente attribuiti alla competenza di altri organi (Cass. n. 8651 del 2019 cit.; Cass. Sez. 5, n. 8336 del 2015 cit.; Sez. 5, ord. 16 giugno 2017, n. 15050; Sez. 5, ord. 14 luglio 2017, n. 17498).
La normativa della regione a statuto speciale prevede che lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi (Cass., Sez. 6-5, 22 luglio 2020, n. 15619).
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