Il caso riguarda sanzioni per mancata compilazione del quadro RW, con irrogazione di sanzione unica, applicata in conseguenza del cumulo giuridico delle singole violazioni, tenuto conto della più grave. L’A.F. contesta il fatto che, per chiedere un importo diverso, avrebbe dovuto riesaminare la fattispecie in autotutela.
Il giudice tributario investito della lite circa le sanzioni conseguenti a plurime violazioni tributarie avvinte dal vincolo della progressione o continuazione deve anche provvedere al calcolo (o al ricalcolo, alla luce, ad esempio, dell’esclusione della rilevanza o della sussistenza di alcune condotte) della sanzione risultante dal cumulo giuridico, in ossequio al generale principio di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. Se ciò non avviene, deve provvedervi il giudice adito per l’impugnazione del provvedimento amministrativo esecutivo della previa pronuncia, non potendo neanche egli limitarsi a rimettere il calcolo all’autorità amministrativa.
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare anche tutti i possibili aspetti del potere sanzionatorio esercitato dall'ente impositore, nonché il potere di determinare (nell'ambito delle richieste delle parti) le sanzioni effettivamente dovute. Quando il giudice è investito della valutazione di un atto impositivo che non ha correttamente determinato la sanzione, non deve limitarsi a dichiararne la nullità, ma deve rideterminare le sanzioni effettivamente dovute (nell'ambito delle richieste delle parti) (Cass. 17 ottobre 2008, n. 25376).
Nella specie, si è trattato dell’annullamento del provvedimento che aveva individuato la responsabilità del contribuente relativamente a un certo periodo, mentre le sanzioni erano state cumulativamente determinate e poi suddivise in quella base e nel relativo differenziale, risultanti dall’applicazione della progressione.
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