Si chiede se la mera previsione di interessi legali nella pronuncia di condanna del giudice di cognizione possa interpretarsi, per gli interessi decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, in termini di saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. o se, per l’assenza di specificazioni, il saggio debba limitarsi ex comma 1.
Se il giudice dispone il pagamento di interessi legali senza specificazioni, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, primo comma, c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche in base a quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di interessi legali, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, quarto comma, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, primo comma, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.
L'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Per il giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli interessi legali è inidonea a integrare l’accertamento, in ragione dell’autonomia relativa della fattispecie produttiva di interessi maggiorati rispetto all’ordinaria produzione di interessi legali. Si tratta di una fattispecie (relativamente) autonoma, che cade nella lite da risolvere e rispetto alla quale l'accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, va specificamente svolto.
Se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati.
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