Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 maggio 2024, n. 703

di Fabio Pace | 17 Maggio 2024
Rassegna di giurisprudenza 17 maggio 2024, n. 703

Depositata proposta di definizione accelerata del giudizio, il ricorrente ha depositato memoria, con cui, dissentendo dalla proposta declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, ha insistito nell'annullamento della sentenza sulla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
L’art. 380-bis c.p.c., per cui il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione, nonché l’art. 380-bis1 c.p.c., per cui le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre 10 giorni prima dell'adunanza, hanno portato (Cass. sent. 9 aprile 2014, n. 8303) a tenere distinta la struttura e la funzione dei due atti, peraltro, richiedenti poteri specifici in capo al difensore: con l'istanza di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa. Di ogni altro contenuto - estraneo allo scopo dell'atto - non deve tenersi conto.
L’irrituale memoria depositata dal difensore della parte ricorrente è inidonea a investire la Cassazione del merito cassatorio, secondo lo schema previsto dal vigente art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., per l'esistenza di ragioni impedienti di rito sulla discussione della fondatezza di essa e prescindendo dalla condivisibilità dell'esito indicato dalla proposta, per cui l'irritualità dell'istanza impedirebbe di definire il giudizio come se fosse mancata l'istanza e, dichiaralo estinto (Cass. ord. 22 febbraio 2024, n. 4773).
Quando l'istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta è irrituale, il Collegio in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa con applicazione del terzo comma dell'art. 380-bis c.p.c. (ord. n. 4773 del 2024 cit.).
Nella specie, essendo stata l'istanza ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. presentata con memoria ex art. 378 c.p.c., in difetto degli essenziali requisiti di sostanza e di forma richiesti in chiave disincentivante per aprire la fase decisoria collegiale nei termini voluti dal legislatore, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, rientrando nel paradigma dell'art. 365 c.p.c. in ordine alla necessità per il ricorso per cassazione di conferire procura speciale all'avvocato cassazionista, poiché la fattispecie in esame a sua volta genera impulso per la prosecuzione di un ricorso che altrimenti sarebbe già definito (Cass. ord. 22 febbraio 2024, n. 4774).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorrente ha depositato memoria dissentendo dalla proposta di inammissibilità del ricorso per cassazione, ma la memoria è stata dichiarata inammissibile.