L’Agenzia lamenta violazione della competenza inderogabile delle Corti tributarie, in quanto il giudizio richiedeva la competenza inderogabile della Corte di giustizia tributaria di primo grado ove ha sede la Direzione regionale che ha adottato il rigetto dell’interpello disapplicativo.
Nel processo tributario, la competenza territoriale delle Corti è sancita come inderogabile dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546/1992, senza possibilità di applicare il regolamento di competenza. La violazione della competenza territoriale, rilevabile anche d'Ufficio in pendenza del grado di giudizio cui si riferisce, si trasforma in motivo di impugnazione. Per garantire l'inderogabilità della competenza territoriale, il giudice dell'impugnazione deve rimettere le parti avanti la Corte ritenuta competente, affinché sia rieditato nella sua integrità il grado di giudizio ove la competenza era stata violata. Nel giudizio di merito un tanto si ottiene applicando l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992. Nel giudizio di legittimità, si ottiene applicando l'art. 382, secondo comma, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
La CTP competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso l'art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all'allocazione spaziale dei soggetti in causa (Cass. V, sent. 23 marzo 2012, n. 4682).
L'inderogabilità della competenza territoriale consente di sollevare l'eccezione anche alla parte che al giudice incompetente ha indirizzato il ricorso, affermando che nel processo tributario è ammissibile l'eccezione del ricorrente di incompetenza territoriale per violazione dell'art. 4, poiché è irrilevante che essa provenga dalla stessa parte cui era rimessa l'individuazione dell'autorità giurisdizionale adita, attesa la natura inderogabile della competenza territoriale del giudice tributario, in relazione alla quale possono sempre essere sollecitati i poteri officiosi del giudice, rispondendo la relativa disciplina processuale - che prevede il radicamento della competenza in relazione al luogo della sede dell'Ufficio, dell'ente o del concessionario che ha emesso l'atto impugnato - a esigenze di tutela di interessi pubblici di efficienza e tempestività dell'accertamento sulla pretesa impositiva (Cass. V, sent. 1° ottobre 2014, n. 20671; sent. 24 agosto 2022, n. 25194sent. 24 agosto 2022, n. 25194).
L'annullamento della sentenza deve tradursi in rinvio al giudice la cui competenza è stata violata, in modo da assicurarne l'effettiva inderogabilità tramite la riedizione del giudizio avanti il giudice competente.
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