Si chiede un nuovo intervento nomofilattico chiarificatore sulla specifica questione della valenza precettiva o meno dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003.
L’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, pone a carico dell’A.F. un vero e proprio obbligo di non fare valere la prescrizione del diritto al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, cessa dopo 10 anni, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge.
Tutti gli elementi interpretativi depongono nel senso che il legislatore del 2003 abbia avuto a mente - stante la finalità della disposizione - l’ineccepibilità tanto della prescrizione già maturatasi alla data di entrata in vigore della legge, quanto di quella in questo momento in fase di decorrenza (avendo la legge esteso il regime di favore anche a dichiarazioni, fino al giugno 1997, in ordine alle quali a tale data il termine decennale non poteva essersi ancora compiuto); ma non anche di quella - avulsa dalla contingenza e dall’eccezionalità e, quindi, oggettivamente eccedente la ratio legis - maturatasi ex novo e per intero dopo questo momento.
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