Si è chiesto se l’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o dalla loro dipendenza, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado.
Nel processo tributario con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, dove prevede la proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venire meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, come delineata dalle regole processual-civilistiche; pertanto, nei limiti del rispetto delle regole ex artt. 331 e 332, c.p.c., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse a partecipare all’appello, per cause scindibili, sia venuto meno.
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