Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 aprile 2024, n. 697

di Fabio Pace | 5 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 5 aprile 2024, n. 697

Si contesta l’applicazione dell'imposta su ciascun immobile secondo quanto stabilito per l'IVA, nonostante, in caso di permuta, si vertesse di unica formalità di trascrizione e, stante il richiamo all'imposta di registro, la base imponibile fosse costituita dal valore del bene che dà luogo all'applicazione dell’imposta maggiore.
L'assoggettabilità a IVA della permuta ex art. 11 del D.P.R. n. 633/1972 giustifica l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ex art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, senza che ciò interferisca sul regime di imposte, quali quella ipotecaria e quella catastale, che richiamano, pur nella loro autonoma disciplina (Cass. 25 febbraio 2002, n. 2701; Cass. 4 febbraio 2004, n. 2074; Cass. 16 giugno 2006, n. 14047; Cass. 19 marzo 2014, n. 6406; Cass. 8 aprile 2022, n. 11474), taluni aspetti della regolamentazione dell'imposta di registro.
La base imponibile dell'imposta ipotecaria è commisurata (art. 2 del D.Lgs. n. 347/1990) alla base imponibile così come determinata ai fini del registro e dunque, in caso di permuta, al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta (art. 43, lett. b, del D.P.R. n. 131/1986).
E’ escluso che dall'unitarietà causale della permuta ex art.1552 c.c. possa scaturire, quanto a imposizione ipotecaria, una pluralità di presupposti impositivi, poiché sia l'art. 17, comma 1, della legge n. 52/1985, che l'art. 86 del R.D. n. 499/1929 (per il sistema tavolare) fondano una regola di unitarietà della formalità di trascrizione o iscrizione in ragione dell'unitarietà del negozio. Diversamente per l'imposta catastale, poiché l'unitarietà negoziale non esime dalla pluralità delle volture (presupposto dell'imposta) in ragione di ciascun immobile dedotto, ancorché di carattere strumentale e assoggettato a IVA (art. 10 del D.Lgs. n. 347/1990).
La permuta, in quanto unico negozio giuridico, ai fini dell'imposta ipotecaria dà luogo a un'unica formalità, per la quale è dovuta l'imposta calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all'imposta catastale, che è correlata alla diversa formalità della voltura catastale, sicché il negozio giuridico della permuta immobiliare, dando luogo a due o più distinte volture catastali (una per ciascun immobile), è per ciascuna di tali volture autonomamente soggetto a tassazione, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto, senza che trovi necessaria applicazione l’art. 43 del D.P.R. n. 131/1986 (Cass., sent. n. 11474 del 2022 cit.).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo riguarda l'applicazione dell'imposta su ciascun immobile in caso di permuta e le relative implicazioni fiscali.