L'Agenzia censura la ritenuta sussistenza del litisconsorzio necessario con gli altri soci e con la società, sebbene il giudizio non avesse a oggetto l'accertamento di nuovo imponibile, ma solo la riscossione mediante procedura automatizzata di quanto dovuto in ragione della dichiarazione presentata dal contribuente.
In tema di contenzioso tributario e attribuzione dei redditi di società di persone in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 del TUIR, il litisconsorzio necessario sussiste tra i soli soci, e non anche con la società, nell'ipotesi in cui rilevi solo la ripartizione del reddito tra i titolari delle quote e va escluso del tutto nell'ipotesi in cui la controversia non verta sull'effettiva entità della quota, ma solo, a seguito di procedura automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, sull'errore commesso dal contribuente nella relativa dichiarazione.
L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del TUIR e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio secondo il principio di trasparenza, comporta, in generale, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società, che tutti i soci. Tale controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (Cass. Sez. U., sent. 4 giugno 2008, n. 14815).
Se rileva la ripartizione del reddito tra i titolari delle quote, invece, il vincolo del litisconsorzio opera solo nei confronti di tutti i soci, ad esclusione della società (Cass., Sez. U., sent. 4 giugno 2008, n. 14815).
Alla regola del litisconsorzio necessario fa eccezione il caso in cui il contribuente prospetti solo questioni personali (Cass. 30 novembre 2022, n. 35187, Cass. 3 novembre 2021, n. 31284, Cass. 11 giugno 2018, n. 15116, Cass. 25 luglio 2012, n. 13073; Cass. 18 maggio 2009, n. 11549; Sez. U., n. 14815 del 2008 cit.).
Se oggetto della contesa è la stima dell'entità della porzione di reddito societario che va proiettata in capo al contribuente quale reddito personale, non essendo in discussione l'accertamento societario, sussiste solo litisconsorzio tra i soci (Cass., Sez. U, n. 14815 del 2008 cit.).
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