Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 aprile 2024, n. 700

di Fabio Pace | 26 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 26 aprile 2024, n. 700

Si eccepisce inammissibilità della cartella in relazione alla non rilevabilità "ex officio" dell'irritualità delle nuove prove documentali prodotte da Equitalia solo in sede di rinvio.
Nel rito tributario, il divieto di produrre nuovi documenti in sede di rinvio (salvo che la loro produzione fosse impossibile in precedenza ovvero sia scaturita dalla pronuncia di legittimità) è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che rilevi in senso contrario la mancata eccezione di inammissibilità o l'accettazione del contraddittorio.
Nel giudizio d’appello tributario, riassunto a seguito di rinvio della Cassazione, è inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare prima per causa di forza maggiore, stante la natura di giudizio chiuso riconosciuta al grado di rinvio (Sez. 5, sent. 6 novembre 2019, n. 28547; Sez. 6-5, ord. 29 settembre 2014, n. 20535; Sez. 5, sent. 5 febbraio 2009, n. 2739).
Il giudizio di rinvio non si differenzia nel rito tributario rispetto al rito ordinario. La specialità dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, rispetto all'art. 345, terzo comma, c.p.c., per quel che riguarda l'ammissibilità di nuovi documenti in appello (solo) nel rito tributario, si riassorbe nel giudizio d'appello a seguito di rinvio.
L'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che fa salva la produzione di nuovi documenti, non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, applicandosi la disciplina specifica dell’art. 63, comma 4, in base al quale, essendo chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
In sede di rinvio, è inammissibile la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario, salvo eccezioni come forza maggiore o pronuncia di legittimità.