Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 aprile 2024, n. 700

di Fabio Pace | 26 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 26 aprile 2024, n. 700

Si lamenta invalidità della notifica dell'intimazione eseguita con le modalità previste per i casi di irreperibilità assoluta, non essendo indicate nella relata le ricerche effettivamente compiute dall'Ufficiale giudiziario.
Il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità ex art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche per verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2019, n. 6765). L'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto a irreperibilità relativa o a irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tale fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27 luglio 2018, n. 19958).
Non è sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca e indagine viene meno al suo dovere di normale diligenza nello svolgimento dell'attività notificatoria (Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2022, n. 2530).
E’ nulla la notifica dell'intimazione di pagamento non sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di tempestiva impugnazione, nella specie ammissibile (Cass., Sez. 5, 11 marzo 2021, n. 6833).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Invalidità notifica per mancanza ricerche irreperibilità assoluta. Necessarie ricerche e informazioni in loco. Mero mancato rinvenimento non sufficiente. Notifica nulla se impugnazione tempestiva proposta.