Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 aprile 2024, n. 700

di Fabio Pace | 26 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 26 aprile 2024, n. 700

L’Agenzia rileva che, in assenza della prova di resistenza fornita dall’ex liquidatore della società estinta, non può essere dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento, poiché tale soggetto, pur partecipando al contraddittorio, non avrebbe potuto modificare l'esito dell'accertamento.
In caso di estinzione di società prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, le eccezioni di violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, possono essere proposte solo dai soci successori della società e non dall'ex liquidatore, cui l'avviso di accertamento è stato notificato per farne valere la responsabilità ex artt. 2945 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602/1973.
A seguito dell'estinzione della società, l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070). La responsabilità del liquidatore, invece, è autonoma rispetto all'obbligazione tributaria della società estinta e ha natura essenzialmente civilistica, anche se può essere accertata dall'A.F. con l'emissione di uno specifico avviso di accertamento (Cass., S.U., 27 novembre 2023, n. 32790).
Con riferimento ai tributi cd. non armonizzati, non sussiste per l'A.F. alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, mentre per i tributi cd. armonizzati, l'A.F. è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza) (Cass., S.U., 9 dicembre 2015, n. 24823).
Nella specie, l'atto impositivo notificato al socio e riguardante la società è stato emesso a seguito di verifica presso i locali della società, sicché la sua emissione presupponeva la concessione di un termine di 60 giorni, decorrente dal rilascio del PVC di chiusura della verifica, per consentire l'espletamento del contraddittorio endoprocedimentale. Il mancato rispetto di tale termine (applicabile anche all'IVA) comporta la nullità dell'avviso di accertamento, indipendentemente dalla deduzione della cd. prova di resistenza.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il liquidatore non può contestare l'avviso di accertamento. La responsabilità tributaria si trasferisce ai soci dopo l'estinzione della società. La violazione del contraddittorio comporta la nullità dell'atto impositivo.