Si ritiene che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'atto all’associazione sportiva dilettantistica, nella persona del legale rappresentante del periodo, e non solo a persona fisica ritenuta solidalmente responsabile.
E’ legittima la notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione dilettantistica sportiva, in quanto, essendo lo stesso solidalmente obbligato con l'associazione ex art. 38 c.c., l'A.F., ai sensi dell'art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione.
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, ma all'attività negoziale svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente e i terzi. Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, così che l'obbligazione, avente natura solidale, è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione (Cass., sez. 5, 12 marzo 2007, n. 5746; Cass., sez. 5, 10 settembre 2009, n. 19486) (Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2022, nn. 6625-6628).
Il principio è applicabile anche ai debiti di natura tributaria (Cass., Sez. 5, 17 giugno 2008, n. 16344; Cass., Sez. 5, 10 settembre 2009, n. 19486) e non esclude che per i debiti d'imposta sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie, quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato (Cass., Sez. 5, 12 marzo 2007, n. 5746; Cass., Sez. 6-5, 19 giugno 2015, n. 12473; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass., Sez. 6-5, 29 gennaio 2018, n. 2169; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2020, n. 4747).
Versandosi in tema di solidarietà, ne vigono "in toto" le regole: tra esse, quella in tema di imposta di registro, nel contesto della cui disciplina le parti dell'atto sono tutte solidalmente obbligate ex art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, ragion per cui è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione nei confronti di una sola delle parti dell'atto (Sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2864).
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