Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 aprile 2024, n. 698

di Fabio Pace | 12 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 12 aprile 2024, n. 698

Un Comune lamenta l'illegittimità della sentenza nella parte in cui rileva il difetto della qualità di area edificabile, pur in vigenza di un piano urbanistico generale (PSC).
L'affermazione di edificabilità del terreno ai fini della determinazione del suo valore venale non può - una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale - ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo.
In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203/2005, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. sent. 19 ottobre 2016, n. 21156; Cass. sent. 21 maggio 2014, n. 11182; Cass. sent. 19 settembre 2012, n. 15792).
L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a fare lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare solo una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ex art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (Cass., SS.UU., sent. 30 novembre 2006, n. 25506.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Comune contesta la sentenza sull'edificabilità del terreno, sostenendo che il valore venale deve essere determinato dal piano urbanistico generale. La trasformazione urbanistica può influenzare il valore, ma non dà diritto a rimborsi passati.