Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 aprile 2024, n. 698

di Fabio Pace | 12 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 12 aprile 2024, n. 698

Il punto controverso investe la possibilità di individuare nelle componenti impiantistiche una parte scindibile rispetto al processo produttivo e inscindibile rispetto all'unità immobiliare e, quindi, la possibilità di includerle nella stima catastale, nonostante la disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015.
In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo, sicché è applicabile l'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.
Per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cd. imbullonati), è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte le dotazioni meramente funzionali al processo produttivo, ancorché risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato (Cass., 22 settembre 2021, n. 25784).
Nella specie, i piani inclinati costituiscono impianti funzionali al processo produttivo. Si tratta di manufatto univocamente funzionale al processo produttivo, privo di utilità trasversale per l'immobile, in quanto non gli conferisce una maggiore fruibilità, apprezzabile dalla generalità degli utilizzatori, ma solo una particolare attitudine nell'ambito del ciclo produttivo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La legge n. 208/2015 esclude i piani inclinati delle centrali elettriche dalla stima catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo.