L’Agenzia ritiene inammissibile il ricorso avverso diniego di autotutela per motivi di fondatezza della pretesa, che avrebbero potuto/dovuto essere eccepiti avverso il prodromico atto di intimazione di pagamento.
Il sindacato giurisdizionale sul diniego, espresso o tacito, di autotutela può riguardare solo profili di illegittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria; altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass., Sez. 5, 28 marzo 2018, n. 7616; Cass., Sez. 5, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5, 26 settembre 2019, n. 24032; Cass., Sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6-5, 16 marzo 2021, n. 7378; Cass., Sez. 6-5, 4 novembre 2021, n. 31574; Cass., Sez. 5, 7 marzo 2022, n. 7318; Cass., Sez. 5, ord. 20 dicembre 2022, n. 37332; 5, ord. 27 marzo 2023, n. 8596).
La proposizione dell'istanza di autotutela non può esonerare il contribuente dalla proposizione del ricorso al giudice tributario per l'impugnazione dell'atto impositivo entro il termine perentorio dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, né l'A.F. è vincolata ad adottare il diniego di autotutela prima che l'atto impositivo divenga definitivo con la scadenza del suddetto termine perentorio. Ciò vale per l'atto impositivo nella sua integrale portata, sia che contenga l'accertamento dei presupposti, la contestazione delle violazioni e la determinazione dell'imposta, sia che si estenda o si limiti alla liquidazione degli interessi moratori e all'irrogazione delle sanzioni amministrative per l'omessa presentazione della dichiarazione o per l'omesso o parziale versamento dell'imposta (Sez. 5, ord. n. 37332 del 2022 cit.).
L'interesse generale non può consistere nella mera deduzione dell'erronea imposizione, trattandosi quest'ultimo di un profilo inerente in via esclusiva all'interesse privato a evitare una tassazione superiore rispetto a quella che si ritiene dovuta (Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2018, n. 1965; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, n. 16671; Cass., Sez. 6-5, 27 aprile 2022, n. 13136; Sez. 5, ord. n. 37332 del 2022cit.).
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