Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 marzo 2024, n. 696

di Fabio Pace | 29 Marzo 2024
Rassegna di giurisprudenza 29 marzo 2024, n. 696

Un Comune eccepisce la rilevanza dell'obbligo di dichiarazione, recante in sé l'onere probatorio di denuncia dell'esatta entità delle superfici in uso, con specifica dei motivi di eventuale esenzione e della relativa prova.
L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, obbliga il Comune a indicare in ciascun atto impositivo TARSU solo la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass. 9 settembre 2019, n. 22470; Cass. 18 novembre 2011, n. 24267).
Ciò non comporta, quindi, un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge e astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass. 11 giugno 2010, n. 14094).
Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, nella determinazione della superficie tassabile, l'onere della prova dell'esistenza e la delimitazione delle zone, esentate dalla TARSU, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato (Cass. 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass. 16 aprile 2019, n. 10634; Cass. 5 settembre 2016, n. 17622; Cass. 15 settembre 2014, n. 19469; Cass. 5 agosto 2004, n. 15083; Cass. 2 settembre 2002, n. 12749).
Nella specie, essendo incontestata l’omessa dichiarazione da parte del contribuente, è errato escludere la tassabilità delle superfici anche in difetto di denuncia originaria o di variazione, circa le obiettive condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti delle aree e della relativa prova in giudizio in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Comune non è obbligato a motivare l'esenzione dalla TARSU, e l'onere della prova dell'esenzione spetta a chi ne fa richiesta. (Menodi 30 parole)