Un Comune eccepisce la rilevanza dell'obbligo di dichiarazione, recante in sé l'onere probatorio di denuncia dell'esatta entità delle superfici in uso, con specifica dei motivi di eventuale esenzione e della relativa prova.
L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, obbliga il Comune a indicare in ciascun atto impositivo TARSU solo la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass. 9 settembre 2019, n. 22470; Cass. 18 novembre 2011, n. 24267).
Ciò non comporta, quindi, un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge e astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass. 11 giugno 2010, n. 14094).
Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, nella determinazione della superficie tassabile, l'onere della prova dell'esistenza e la delimitazione delle zone, esentate dalla TARSU, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato (Cass. 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass. 16 aprile 2019, n. 10634; Cass. 5 settembre 2016, n. 17622; Cass. 15 settembre 2014, n. 19469; Cass. 5 agosto 2004, n. 15083; Cass. 2 settembre 2002, n. 12749).
Nella specie, essendo incontestata l’omessa dichiarazione da parte del contribuente, è errato escludere la tassabilità delle superfici anche in difetto di denuncia originaria o di variazione, circa le obiettive condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti delle aree e della relativa prova in giudizio in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
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