Si eccepisce inesistenza della notifica della cartella, essendo stato prodotto solo l'avviso di ricevimento della raccomandata, senza l'atto in essa contenuto, non essendo possibile comprendere il collegamento tra quanto notificato e la relata di notifica. Per l’inesistenza della notifica, non erano dovuti interessi e sanzioni.
In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo (Cass., 28 ottobre 2016, n. 21865; Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916).
Nella specie, la notifica della cartella è stata regolarmente eseguita a persona addetta alla casa e ciò in conformità all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e all'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001, che prevede che sono abilitati a ricevere gli invii a mezzo posta anche i componenti del nucleo familiare, i collaboratori familiari e il portiere. Non rileva, dunque, alcuna inesistenza della notifica della cartella di pagamento, con conseguente legittima applicazione di interessi e sanzioni.
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