Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 marzo 2024, n. 696

di Fabio Pace | 29 Marzo 2024
Rassegna di giurisprudenza 29 marzo 2024, n. 696

L’Agenzia contesta la rilevanza della decisione della CTP e passata in giudicato, ritenendo che le censure di merito fossero state esaminate solo incidentalmente, con affermazioni inidonee a costituire giudicato esterno.
Nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali, con indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 c.c. opera solo rispetto alle questioni - dedotte o deducibili - su cui la sentenza si sia soffermata e non rispetto a statuizioni solo apodittiche (Cass. 7 dicembre 2021, n. 38767).
Nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto lo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica o alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto decisivo comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche dove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo (Cass. 16 maggio 2019, n. 13152). Nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 c.c. - secondo cui il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, o della causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata (petitum immediato) - è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi, purché sia identico l'oggetto del giudizio, riferito al rapporto tributario sottostante (Cass. 30 ottobre 2017, n. 25798).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La decisione della CTP non è rilevante secondo l'Agenzia, che sostiene che le questioni di merito non siano state esaminate adeguatamente. La Corte suprema può verificare direttamente il giudicato esterno nel processo tributario.