Si discute se abbia errato il giudice d’appello a ritenere che l'imposta di registro dovesse liquidarsi in relazione agli effetti giuridici dell'atto stipulato, tenendo conto dell'assenza di pattuizioni specifiche in ordine ai crediti, ai debiti e ai contratti della società ceduta.
Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, essendo preclusa all'A.F. - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.
Nella specie, si è correttamente ritenuto che l'imposta di registro dovesse essere liquidata sulla cessione delle partecipazioni sociali, essendone preclusa un'eventuale riqualificazione nei termini di cessione indiretta di azienda per la prevalenza degli effetti giuridici sugli effetti economici, sulla scorta della retroattività dell'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1 e 2, della legge n. 205/2017, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017.
L'A.F. non aveva facoltà di riqualificare la cessione della partecipazione integrale al capitale della s.r.l. nei termini di cessione indiretta di azienda, anche in assenza del riferimento a elementi extratestuali o ad atti collegati, dovendo sempre darsi la prevalenza agli effetti giuridici sugli effetti economici del singolo atto.
Pertanto, dovendo essere considerati solo gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, così come da esso desumibili, non può rilevare lo scopo economico perseguito dalle parti, quand'anche fosse quello di acquistare in via indiretta l'azienda della società compravenduta (Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2023, n. 34929). Ciò che è insuperabile è il diverso e ulteriore aspetto secondo cui la cessione della partecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione d’azienda (ancorché l'atto preveda, con l'apposita pattuizione di una specifica clausola, anche la separata trasmissione dei debiti e crediti sociali), discostandosene quanto a estraneità di istituti tipici (Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2023, n. 34917).
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