Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 marzo 2024, n. 694

di Fabio Pace | 15 Marzo 2024
Rassegna di giurisprudenza 15 marzo 2024, n. 694

Equitalia eccepisce l’inapplicabilità della sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso alla cartella di pagamento, atto privo di efficacia esecutiva.
La cartella di pagamento, in quanto atto che assolve la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è privo di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento.
Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal D.P.R. n. 602/1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del decreto cit., assolve "uno actu" le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nell’espropriazione forzata codicistica, e che l'art. 50 del medesimo decreto depone univocamente in tal senso (Cass., 8 febbraio 2018, n. 3021) e che è atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, ma non determina l'inizio della procedura esecutiva (Cass., 25 ottobre 2022, n. 31560).
Solo con l'atto di pignoramento inizia l'esecuzione. Tuttavia, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass., Sez. U., 5 giugno 2017, n. 13913).
Solo il ruolo costituisce il titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcun rilievo assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, estranea alla venuta a esistenza del titolo, essendo finalizzata solo alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario (Cass., 24 aprile 2023, n. 10846).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Equitalia sostiene che la sospensione delle procedure esecutive non si applica alle cartelle di pagamento, le quali non hanno efficacia esecutiva. La procedura esecutiva inizia solo con il pignoramento.