Un Comune ritiene illegittima l’estensione del giudicato formatosi per un'annualità - concernente non tassabilità di aree per produzione di rifiuti speciali - ad annualità diverse, senza verifica dei presupposti.
L'accertamento TARSU dello smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra, così come la stessa produzione di tali rifiuti, elemento di fattispecie senza connotazione di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni dall'uno all'altro periodo d’imposta e, quindi, potenzialmente mutevole (Cass. sent. 7 luglio 2022, n. 21555; Cass. ord. 1° ottobre 2020, n. 20969; Cass. sent. 12 dicembre 2019, n. 32741), così che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità.
Se due giudizi tra le stesse parti hanno riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi è stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica o alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il "petitum" del primo, così che tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa a un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare solo le imposte sui redditi e a trovare deroghe sul piano normativo, si giustifica solo in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass., Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 16 maggio 2019, n. 13152; Cass. 3 gennaio 2019, n. 37; Cass. 1° luglio 2015, n. 13498; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass. 29 luglio 2011, n. 16675; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass. 16 settembre 2011, n. 18923; Cass. 29 luglio 2011, n. 16675).
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