Nel caso in esame, la Corte ha disposto, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei confronti di Agenzia entrate-Riscossione, invalida perché effettuata all'originario difensore e posta la mancata costituzione dell'Ufficio.
Nel giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione, già parte in causa, nella specie alla sopravvenuta Agenzia delle entrate-Riscossione, è invalida, se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione e il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del D.L. n. 193/2016. Tuttavia, tale invalidità integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione della notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa, nella sua sede o al suo indirizzo di posta (Cass., Sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911).
Se l'ordine di rinnovo della notifica non viene adempiuto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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