I separati appelli proposti da Agenzia ed Equitalia erano separatamente decisi dallo stesso Collegio, che depositava due sentenze, una di rigetto dell'appello dell'Agenzia e l’altra di accoglimento dell'appello di Equitalia. L’Agenzia impugna la sentenza contraria a quella, passata in giudicato, favorevole a Equitalia.
Nell’impugnazione di atto esecutivo, se, a fronte di un'unica sentenza di primo grado sfavorevole all'Agenzia delle entrate e a Equitalia, ciascuna abbia proposto separati appelli, discussi e decisi, alla stessa udienza, dinanzi al medesimo Collegio, in cause rubricate sotto diversi numeri di ruolo ed esitate in pronunce contrapposte, l'una di rigetto dell'appello dell'Agenzia e l'altra di accoglimento di quello di Equitalia, l'Agenzia, nel proporre ricorso per cassazione, non può giovarsi della sentenza favorevole a Equitalia intanto passata in giudicato, data l'alterità soggettiva tra essa ed Equitalia, che è ente strumentale della prima, "ex lege" incaricato e autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della stessa, senza che, ai fini dell'estensione dell'efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all'art. 1306 c.c., non rivestendo i due distinti soggetti, in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali.
Il giudicato può maturare in costanza del giudizio di cassazione, divenendo deducibile - e anche rilevabile officiosamente - in tale sede (Sez. 5, sent. 2 settembre 2022, n. 25863; Sez. L, ord. 21 aprile 2022, n. 12754; Sez. U, sent. 16 giugno 2006, n. 13916). Sul piano del diritto processuale, l'Agenzia ed Equitalia sono dotate di distinte legittimazioni, con conseguente dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 (Sez. 6-5, ord. 21 giugno 2019, n. 16685).
E’ precluso a un soggetto, nella specie l'Agenzia, di giovarsi del giudicato favorevole formatosi in favore di altro soggetto, nella specie Equitalia, salve le specifiche e perciò restrittive eccezioni espressamente previste dalla legge, tra cui quella dell'art. 1306 c.c., di cui tuttavia in concreto non ricorrono i presupposti, poiché l'Agenzia ed Equitalianon assumono la veste di concreditori o creditori solidali.
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